Art. 8.
(Delega al Governo in materia di registrazione telematica dei provvedimenti giudiziari e di applicazione dell'imposta di registro).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con l'osservanza dei princìpi e dei criteri direttivi di cui al comma 2, uno o più decreti legislativi diretti al riordino della normativa sulla registrazione dei provvedimenti giudiziari in materia civile.
      2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) stabilire che al momento della pubblicazione del provvedimento l'ufficio giudiziario individua gli elementi necessari per determinare l'imposta di registro e li comunica in via telematica, unitamente al provvedimento stesso, all'Agenzia delle entrate;

          b) stabilire che gli elementi indicati alla lettera a), se non corretti entro un termine breve, da stabilirsi dal Ministero della giustizia, d'intesa con l'Agenzia delle entrate, determinano l'imposta dovuta per la registrazione del provvedimento;

          c) stabilire che il domicilio eletto dalla parte costituita nel processo costituisce anche il domicilio eletto ai fini della notifica dell'avviso di liquidazione dell'imposta;

          d) stabilire che l'avviso di liquidazione viene notificato alle parti costituite unitamente all'avviso di deposito del provvedimento da registrare;

          e) stabilire che il pagamento deve essere eseguito in via telematica;

          f) semplificare il procedimento, esentando dall'obbligo di registrazione i provvedimenti della Corte di cassazione e assicurando,

 

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nel contempo, l'invarianza del gettito attraverso il pagamento, salve le ipotesi di esenzione per materia, del corrispondente importo contestualmente al contributo unificato;

          g) semplificare la procedura della registrazione attraverso una puntuale correlazione fra la classificazione dei procedimenti giudiziari approvata dal Ministero della giustizia e le voci della tariffa allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni;

          h) disporre, eventualmente, l'esenzione dall'obbligo di registrazione per i provvedimenti soggetti a imposta in misura fissa, assicurando, nel contempo, l'invarianza del gettito attraverso il pagamento, salve le ipotesi di esenzione per materia, del relativo importo contestualmente al contributo unificato.